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13 ottobre 2010

La legge 377/01


La legge 377/01 

Cosa dice la legge 377/01


Con le modifiche e le novità introdotte alla vecchia Legge 401/89

Articolo 6, comma 1.
Il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, nonché a quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, nei confronti di persone che risultano denunciate o condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi 5 anni, per i seguenti reati:

a) aver portato fuori dalla propria abitazione armi, mazze ferrate o bastoni ferrati o sfollagente, noccoliere; oppure senza giustificato motivo bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualunque altro strumento utilizzabile per l'offesa alla persona (sono escluse da questa lista le aste da bandiera a patto che vengano utilizzate come strumento di tifo e non di offesa);

b) aver indossato casco protettivo o qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona;

c) essersi recato nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive con emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

d) aver lanciato corpi contundenti o altri oggetti, compresi gli artifizi pirotecnici, in modo da recare un pericolo per le persone, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che artecipano o assistono alle manifestazioni medesime;

e) aver superato indebitamente, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, una recinzione o separazione dell'impianto, ovvero nel corso delle manifestazioni medesime, aver invaso il campo ove dal fatto ne derivi pericolo concreto per le persone (N.B. non per invasioni festose); inoltre, il Questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive (…) nei confronti di persone che:

f) abbiano preso parte attiva in episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive;

g) o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza, con ciò intendendosi la specifica istigazione alla violenza.(?????)

Articolo 6, comma 2.
Alle persone “diffidate” il Questore può prescrivere, tenendo conto dell'attività lavorativa dell'invitato, di comparire personalmente una o più volte in orari prestabiliti, nell'ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell'obbligato, o in altroindicato, nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni per le quali opera il divieto di cui al comma 1. (nella Legge precedente la firma era limitata al solo orario della partita e aveva durata massima di un anno).

Articolo 6, comma 3.
L' “obbligo di firma” ha effetto a decorrere dalla prima manifestazione successiva alla notifica all'interessato. Tale prescrizione viene comunicata immediatamente al Procuratore della Repubblica, che se ritiene la sussistenza dei presupposti di cui al primo comma, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento ne chiede la convalida al Giudice per le Indagini Preliminari.

Articolo 6, comma 5.
La “diffida” e l'“obbligo di firma” non possono avere durata superiore a tre anni. In teoria: la durata dovrebbe variare a seconda delle ipotesi di reato contestate; in pratica: molte Questure tendono a diffidare indistintamente per tre anni.

Articolo 6, comma 6.
Coloro che contravvengono alla “diffida” e all'“obbligo di firma” sono puniti con la reclusione da tre a diciotto mesi, o con la multa fino a 3 milioni. E' consentito l'arresto in flagranza nei confronti delle persone che contravvengono alla “diffida” del Questore (cioè se, a ridosso della partita, sono pizzicati nelle vicinanze dello stadio o nei luoghi di transito dei tifosi). Nell'udienza di convalida di tale arresto il giudice può disporre come misura coercitiva l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria (art.282 c.p.p.) ed il divieto od obbligo di dimora in un determinato luogo (art.283 c.p.p.).

Articolo 6 bis, comma 1.
Chiunque lanci corpi contundenti o altri oggetti, compresi gli artifizi pirotecnici, in modo da creare pericolo per le persone, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Articolo 6 bis, comma 2.
Chiunque supera indebitamente, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, una recinzione o separazione dell'impianto, ovvero nel corso delle manifestazioni medesime invade il terreno di gioco, è punito, se dal fatto deriva un pericolo concreto per le persone (non per invasione festosa), con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire trecentomila a lire due milioni.

Articolo 8, comma 1 bis.
Nel caso di reati commessi con violenza alle persone o cose in occasione o a causa i manifestazioni sportive (ad esempio violenza o resistenza a pubblico ufficiale), nell'ipotesi in cui già non si applichino gli articoli che disciplinano l'arresto obbligatorio in flagranza – cioè sul fatto - (art.380 c.p.p.) e quello facoltativo (art.381 c.p.p.), e per i casi di cui all'art. 6 bis, comma 1 (lancio oggetti), si applicano gli articoli che disciplinano l'arresto facoltativo in flagranza (381 c.p.p.) e il fermo di indiziato di reato (384 c.p.p.)– quest'ultimo si può applicare non solo in flagranza ma, in certi casi, anche successivamente.

Articolo 8, comma 1 ter.
L'arresto o il fermo si applicano anche a coloro i quali contravvengono la “diffida”, ma non a coloro che non si sono presentati per la firma negli uffici della questura.

Articolo 8 bis.
Per coloro i quali:
1. contravvengono la “diffida” e l'“obbligo di firma”,
2. lanciano materiale pericoloso,
3. scavalcano o invadono il campo in occasione di manifestazioni sportive;
4. commettono reato durante o in occasione di manifestazioni sportive
opera il regime processuale del giudizio per direttissima, salvo che siano necessarie speciali indagini.

Articolo 8 ter.
Le norme di questa legge si applicano anche ai fatti commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni.

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