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14 ottobre 2010

Quando arriva la diffida?


A) Se si è stati denunciati o già condannati per i seguenti reati:

porto abusivo d'arma (art.4, I e II comma, L. 18/4/1975, n.110); 
travisamento del volto (art.5 L. 22/5/1975 n.152); 
condotte di incitamento alla discriminazione razziale (art.2, comma II, DL. 26/4/1993, n.122; convertito nella L.25/6/1993, n.205); 
lancio di oggetti pericolosi (art.6 bis, comma I, L.377/2001); 
scavalcamento di recinzioni o invasione di campo (art.6 bis, comma II, L.377/2001).

oppure:

B) Se si è stati denunciati o condannati per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione di manifestazioni sportive, ovvero nelle medesime circostanze si è stati segnalati per aver incitato, inneggiato, o indotto alla violenza.

In questi casi il Questore può (si tratta di un provvedimento amministrativo che può assumere a sua completa discrezione e senza un controllo giudiziario) disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono le manifestazioni sportive. Tale prescrizione può avere durata da un giorno, fino a tre anni.

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