E' bene chiarire che prima di ogni altra cosa deve essere notificato, con lettera (o tramite convocazione al commissariato), l'inizio del procedimento amministrativo, che sfocerà nell'emissione della diffida.
Se viene saltato questo passaggio – a meno che la Questura non richiami ragioni di urgenza - si può fare immediato ricorso al T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale). eccependo la violazione degli artt. 7 e 8 L.241/1990 (è la Legge sulla trasparenza amministrativa).Una volta notificata la diffida, per impugnarla si possono percorrere due strade:
a) il ricorso gerarchico al Prefetto, entro 30 giorni (è il percorso più veloce ma quasi sempre inefficace).
b) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale chiedendo subito, attraverso l'avvocato (è necessario) la sospensiva in attesa del giudizio (difficile da ottenere, ma nel giro di uno o due mesi sono tenuti a rispondere) . Per arrivare al giudizio, invece, la procedura, purtroppo, è molto lunga e un po' costosa (minimo un anno o due di attesa; 250 Euro circa di spese più l'onorario dell'avvocato).
Esiste anche una terza strada: verificare, con l'ausilio di un avvocato, se la denuncia che ha dato vita al procedimento penale e alla diffida, è stata archiviata (solitamente, nel giro di 6 mesi/1 anno si concludono le indagini e si decide se rinviare a giudizio o meno). Se il procedimento penale è stato archiviato non è per niente detto che automaticamente la diffida decada. Bisogna spesso intervenire direttamente per annullare la diffida. Così il vs. avvocato chiederà istanza di revoca della diffida al Questore motivando come, con l'archiviazione del procedimento penale (copia del decreto d'archiviazione va allegato), siano venuti meno i presupposti che avevano dato origine al provvedimento di diffida. Scontata la diffida si può tornare a frequentare gli stadi, ma è meglio portarsela dietro, almeno per il primo periodo, perché chi controlla l'ingresso potrebbe non avere la lista aggiornata dei “non graditi” e non credere, di conseguenza, che la diffida sia scaduta.
Nel ricorso si presenta la propria memoria difensiva (o redatta da un avvocato o fatta in proprio prendendo spunto dai fac-simile disponibili sui siti citati) allegando il certificato dei carichi pendenti e, soprattutto per chi è incensurato, il certificato del Casellario giudiziale. Il Prefetto ha facoltà di rigettare il ricorso (capita molto spesso!) entro 60 giorni dalla data di presentazione dello stesso;
Rimane, comunque, una soluzione valida a fronte delle nuove disposizioni di legge, che prevedono un divieto di frequentare gli stadi, verosimilmente comminato nella misura massima di 3 anni.
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