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25 giugno 2009

I motivi del NO alla tessera del tifoso.


Articolo tratto da: www.asromaultras.org :

Maroni è poco informato:

a) non “alcune tifoserie” sono contrarie: sono TUTTE contrarie (se non quelle conniventi per motivi di lucro);

b) le manifestazioni, nella Repubblica Italiana, non si organizzano “addirittura”: si fanno punto e basta, visto che i tifosi sono cittadini come tutti gli altri;

c) chi è contro la tessera non è contro la sicurezza ma contro una norma assurda: l’art. 9 della legge 401/89; d) le tifoserie non sono contro la tessera del tifoso (gli slogan sono semplicistici: del resto se una tessera del genere viene chiamata in tal modo, la risposta è egualmente facile): sono contro l’art. 9 della legge 13 dicembre 1989 n. 401 (ed anche contro il comma 7 dell’art. 6 della stessa legge) che stabilisce alcuni criteri OBIETTIVAMENTE ingiusti, rimossi i quali non credo ci siano problemi a un meccanismo comunque del tutto inutile (Napoli/Milan docet ed anche Napoli/Inter, di cui non ci sono state notizie sui giornali per via della censura mediatica che vige in questo Paese), visto che i tifosi sono già schedati in tutte le maniere con biglietti nominativi et similia.
Del resto, anche al di là della legge, è lo stesso modulo che ognuno di noi dovrà (meglio: dovrebbe) firmare per fare la tessera che conferma quel che dico. Prima di tutto bisogna ricordare che se si dichiara qualcosa di non esatto nell’autocertificazione che vedete qui a destra, si viene denunciati e si dovrà subire un processo penale. Dopo di ciò, a parte che l’intestazione della certificazione non coincide con il contenuto da dichiarare, la tribale modulistica in questione contiene:

a) una violazione di legge;
b) un eccesso di potere;
c) una disposizione corretta (secondo la legge) ma assurda. Lo dimostrerò con una certa facilità.

Iniziamo dall’intestazione? Ma sì, iniziamo. “Certificazione di assenza di condanne penali e carichi pendenti” significa che si deve dichiarare: a) di non aver mai riportato una qualsiasi condanna penale, per qualsiasi reato; b) di non avere in corso alcun procedimento penale nel quale già si è già stati rinviati a giudizio: in altre parole, chi ha un vero e proprio processo in corso.
Come vedrete, invece, nella autocertificazione si dovrò dichiarare tutt’altro, visto che si chiede: a) di non essere sottoposti a provvedimenti d.a.spo. (che non sono procedimenti penalei ma provvedimenti amministrativi); b) di non essere sottoposti a misure di prevenzione (ad esempio, sorveglianza speciale); c) di non essere stati condannati per reati “da stadio”. Quindi l’intestazione non coincide con nulla di ciò che è richiesto e chi l’ha predisposta è un analfabeta giuridico.
Poi abbiamo detto che c’è una

a) VIOLAZIONE DI LEGGE nella prima casella da barrare, il povero tifoso deve dichiarare di non essere destinatario di un daspo: l’art. 9 della legge antiviolenza n. 401/89, invece, dice che bisognerebbe dichiarare di non essere STATI destinatari di daspo, anche in passato, quindi. La (totalmente falsa) interpretazione della norma è comunque condivisibile, visto che è logico che il “daspato” non possa avere la tessera. In futuro, tuttavia – per capriccio o per gli inevitabili incidenti che ci saranno comunque – potranno comunque inibire lo stadio non solo a chi ha un daspo in corso ma anche a chi lo ha avuto in passato. Lo dice la legge, e il Ministero dell’Interno dovrebbe seguire la legge. Invece non lo fa, anzi, andando avanti con la lettura della modulistica, crea di propria iniziativa categorie di persone interdette dallo stadio, con un evidente

b) ECCESSO DI POTERE Più che di eccesso di potere si dovrebbe parlare di “creazione di potere”. Il Ministero dell’Interno diviene Legislatore. Non credo sia mai accaduto, né in Cina né in Cile. La seconda casella, infatti, riguarda (escludendoli dagli stadi) coloro che sono sottoposti alla sorveglianza speciale di P.S., in base alla legge 1423/56. Già, peccato che l’art. 9 della legge n. 401/89 che discplina chi può entrare allo stadio e chi no, non lo preveda, visto che si riferisce solo a chi ha avuto un daspo e a chi è stato condannato per reati da stadio. Del resto è norm ale che, in uno stato di polizia, la polizia crei delle norme che non esistono, altrimenti che stato di polizia sarebbe?
Finiamo con l’unica:

c) DISPOSIZIONE CORRETTA MA ASSURDA perlomeno per quel che dice l’art. 9 della legge 401/89: la terza casella esclude dagli stadi chiunque sia stato condannato, anche solo in primo grado, per reati commessi in occasioen o a causa di manifestazioni sportive. Senza limiti temporali. E’ quel che dice la legge, infatti. Se, quindi, il povero Mario Rossi, tifoso, è stato condannato nel 1989, ma anche nel 1957,come anche nel 1898 a 1000 lire di multa per un reato da stadio, non potrà avere la tessera del tifoso. E se dice che non ha avuto condanne sottoscrivendo il modulo qui a fianco, commette un reato. E’ vero o non è vero?

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